L'articolo 39 della Costituzione della Repubblica, prescrive per i sindacati l'obbligo di registrazione presso i pubblici uffici, passando così dallo stato di associazioni di fatto, a quello di associazioni dotate di personalità giuridica, consentendogli così di stipulare contratti collettivi di lavoro. Peccato che il dettato costituzionale sia rimasto inattuato. I sindacati, diffidando di ogni forma di controllo dei poteri statali, hanno difatto impedito alla legge che recepiva il dettato costituzionale di essere approvata; conseguentemente sono, ancora oggi, associazioni non riconosciute.
Dal Manuale di Istituzioni di Diritto Pubblico, Caretti - De Siervo.
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